PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di valutare la sostenibilità ambientale dei beni e dei servizi considerati nell'indice del prodotto interno lordo (PIL) e di stimarne le utilità e i costi connessi alla valorizzazione o alla compromissione delle componenti ambientali, è individuato un indicatore del prodotto interno lordo in senso ambientale, di seguito denominato «PILA».
      2. Scopo del PILA è la quantificazione economica dei costi ambientali non internalizzati dai beneficiari, e di quelli potenziali od occulti gravanti sulla produzione dei beni e dei servizi considerati nel PIL, ovvero della loro efficienza in termini di sostenibilità ambientale.
      3. A decorrere dal 1o gennaio 2007 tutti i documenti finanziari e di bilancio che si avvalgono dell'indice PIL sono altresì corredati dall'indice PILA.

Art. 2.
(Oggetto).

      1. Il PILA è costituito dall'adozione di una o più unità di misura convenzionali per la valutazione delle esternalità positive e negative di tutti i beni e i servizi considerati nel PIL rispetto all'atmosfera e all'ambiente idrico, al suolo e al sottosuolo, alla vegetazione, alla flora, alla fauna e agli ecosistemi, al paesaggio e alla salubrità dell'ambiente.
      2. In particolare, i beni e i servizi considerati nel PIL devono essere misurati in ordine agli effetti dagli stessi prodotti in termini di:

          a) emissioni di gas serra;

          b) risparmio energetico o ricorso a fonti alternative di energia pulita;

 

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          c) produzione o utilizzazione di fonti di energia rinnovabili o non rinnovabili;

          d) produzione di polveri sottili nelle aree metropolitane;

          e) produzione di inquinamento acustico o elettromagnetico;

          f) dispersione di idrocarburi o di altri agenti inquinanti nelle acque;

          g) quantità di rifiuti prodotti, loro tipologia e potenziale smaltimento degli stessi;

          h) alterazione del patrimonio forestale;

          i) incentivazione del trasporto pubblico o di quello privato;

          l) salvaguardia o perdita delle biodiversità;

          m) qualità delle acque potabili;

          n) dissesto idrogeologico.

Art. 3.
(Individuazione del PILA).

      1. Il compito dell'individuazione delle unità di misura convenzionali di cui all'articolo 2 è affidato all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il quale vi provvede anche sulla base delle proposte formulate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministri interessati, nonchè dalle Commissioni permanenti competenti in materia di ambiente e in materia di bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da trasmettere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. L'ISTAT può altresì avvalersi della consulenza tecnico-scientifica e istituzionale di specifici organismi di supporto, nonché di esperti di settore. Esso può acquisire altresì il parere delle principali associazioni ambientaliste e di altri soggetti sociali.
      3. Entro il 31 ottobre 2006, l'ISTAT trasmette la relazione conclusiva alle Commissioni permanenti competenti in

 

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materia di ambiente e in materia di bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che, entro un mese dalla sua ricezione, esprimono il proprio parere.
      4. Entro i successivi quindici giorni, la relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che, entro il 31 dicembre 2006, adotta il relativo decreto di attuazione.
      5. Il decreto di cui al comma 4 individua una fase di sperimentazione del PILA della durata massima di due anni.
      6. Il PILA è trasmesso annualmente all'Eurostat e a tutte le istituzioni comunitarie nonché allegato all'indice PIL in tutte le attività che l'Italia svolge nelle sedi internazionali.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'assolvimento delle funzioni di cui alla presente legge, è riconosciuto all'ISTAT un contributo aggiuntivo, per l'anno 2006, determinato nella misura di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.